Inqiuetante commento trovato per caso sul web:l'Inter ha già la coppa in tasca
*Ottavi: il Chelsea. Partita dura, almeno sulla carta. Se non fosse che gli inglesi arrivano a quella gara decimati nell'organico e in forma scadente. Ma sin qui si può parlare solo del leggendario CULO di Mourinho. Andiamo alla partita: nonostante le tante assenze, da Essien ad Ashley Cole, al suo sostuituto naturale Zhirkov, il Chelsea comanda il gioco agevolmente per larga parte della partita. Ma non basta: Ancelotti non aveva messo in conto l'avversario più temibile. L'arbitro. Mejuto Gonzalez. Bestia nera di Carletto, con cui sembra avere un conto aperto (è quello della incredibile finale di Istanbul contro il Liverpool). Ma che al contrario ha sempre portato bene all'inter in Europa: dopo Inter-Lione (1-2) dell'edizione 2002-2003, ha diretto Arsenal-Inter (0-3) nell'edizione 2003-2004, Inter-Porto (2-1) nell'edizione 2005-2006 e Panathinaikos-Inter (0-2) della scorsa stagione. Insomma, una vera garanzia per 'moratti'. Ed è raro che gli ex onesti vincano tutte quelle partite in Europa...Per giunta, Mejuto Gonzalez è uno che ama essere protagonista, e per questo è molto chiacchierato. Ed infatti sarà lui a decidere la partita. Ancora a favore dei disonesti. Conduzione a senso unico su falli, cartellini, e quant'altro. Ma dove riuscirà a superare il più estremo limite della decenza, sarà al minuto 45, quando non concede il più limpido dei rigori al Chelsea, e non espelle Samuel per fallo da ultimo uomo, per il netto e clamoroso atterramento di Kalou a due passi da Julio Cesar. Ma, come dicevamo: Mejuto ama essere protagonista, proprio come mourinho. Infatti, non contento dello scempio arbitrale del primo tempo, riesce a ripetersi anche nel secondo, non punendo diversi falli da rosso ma soprattutto quando, al 41', su angolo battuto da Lampard, Thiago Motta trascina per terra a due mani, al vertice dell'area piccola, Ivanovic. Sarebbe stato rigore (per il Chelsea) e ammonizione (per Motta): e visto che Motta era già ammonito, Mejuto Gonzalez avrebbe dovuto espellerlo. Invece nulla. Inter, che a quel punto avrebbe dovuto essere in 9 e con due rigori sul groppone, incredibilmanete salvata.
https://www.youtube.com/watch?v=Sr6eHkE_aOY
Gagg, sempre lui, ora al servizio di moratti, presentato al popolino dal burro-pampero zanetti?
Platini...NULLA DA DIRE?
Caro Michel, quando consegnerai la coppa a questi ladri, spero che proverai un pò di vergogna, ripensando al tuo passato, che ora va tanto di moda disonorare. Quanto a quelli che, impettiti tifosi "di serie A", da ora: datemi pure del piangina, dell'interista, del non obiettivo, non me ne frega nulla, Io ragiono con la mia testa e dico ciò che vedo. Qualcuno, a corto di argomenti ed evidentemente in crisi d'identità riguardo al chi tifare, cerca di paragonare qualche veniale svista in favore del Barça con i macroscopici orrori e misfatti in favore dell'inter. Lascio commentare la cosa alle persone dotate di un minimo di buon senso. Ma credo che la cosa si commenti da sola.
Di questa Champion League, alcune cose che colpiscono e a cui non avevo pensato:
-l'Inter ha il girone più facile senza se e senza ma
-l'unica che incontra 3 squadre russe che come noto a llivello europeo è il più scarso
-gli arbitri ,e relativi arbitraggi,delle partite col Chelsea e il Barca
-il precedente di Mourinho che nella finale di Cl incontra una squadra scarsa (il Monaco)
-l'Inter ha il girone più facile senza se e senza ma
-l'unica che incontra 3 squadre russe che come noto a llivello europeo è il più scarso
-gli arbitri ,e relativi arbitraggi,delle partite col Chelsea e il Barca
-il precedente di Mourinho che nella finale di Cl incontra una squadra scarsa (il Monaco)
"Walter Gagg", per me un perfetto sconosciuto, ma iintimo amico di Blatter.
Una ragione per essere capo della commissione stadi della Fifa, si occuperà all’Inter dei rapporti internazionali. Obiettivo: pesare di più anche in Champions. Amico di Facchetti, e gli fecero un uffico a Milano nella sede dell'inter. Ufficio del quale , il direttore del settimanale sportivo Guerin Sportivo Matteo Marani, ci scrisse l'artico (Un ambasciatore a serivizio di Moratti. Messi o Cristiano Ronaldo? Mourinho o rafa Benitez? Dopo l’ennesima uscita anticipata dall’Europa , Massimo Moratti e l’Inter si stanno attrezzando velocemente per ritentare l’assalto alla Champions del prossimo anno)era il delegato con cui se la prese Trapattoni nel Mondiale nippo-coreano
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(ultimo aggiornamento con inclusione di foto e video 24 maggio 2010)
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ESPOSTO per JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A AL CONI
https://www.youtube.com/watch?v=j5m6u9TL7Y0
10 agosto 2011 Conferenza Stampa sulla decisione della FIGC di non decidere
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Torino, 10 maggio 2010
AllIll.mo Presidente del C.O.N.I.
AllIll.mo Presidente della F.I.G.C.
Alla Ecc.ma Procura Federale presso la F.I.G.C.
Att.ne dellIll.mo Procuratore Federale Capo
La Juventus F.C. S.p.A. con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n.
32, in persona del suo presidente e amministratore delegato Jean-Claude
Blanc e rappresentata e assistita dallAvvocato Michele Briamonte dello
La Società esponente intende premettere che non è sua intenzione in
alcun modo discostarsi dalla sua abituale attitudine al rigoroso
rispetto e ossequio delle norme di giustizia sportiva (e alla loro
applicazione concreta) che, in linea con la sua prestigiosa storia, ha
dimostrato di osservare con rispetto e spirito di affiliazione non comuni.
La consapevolezza che il movimento sportivo si basi e si fondi sulla
lealtà tra - e nei confronti de - gli affiliati, nonché sulla equità e
parità di trattamento, induce la Società esponente a rassegnare le
seguenti considerazioni alle Signorie Loro, quale rispettosa istanza di giustizia.
*
1. In data 26 luglio 2006 codesta Spett.le Federazione Italiana Giuoco
Calcio, con atto del Commissario Straordinario Avv. Guido Rossi di
Milano, diramava il seguente comunicato con il quale dava atto delle
decisioni assunte:
«La Figc ha ricevuto in data 24 luglio 2006 il parere consultivo della
Commissione composta da Gerhard Aigner, Massimo Coccia e Roberto
Pardolesi sul quesito riguardante l'assegnazione del titolo di Campione
d'Italia in caso di modifica della classifica finale del campionato. La
Commissione ha concluso che, in caso di mera revoca del titolo di
campione d'Italia senza modificazione della classifica, il titolo rimane
necessariamente vacante. Diversamente, in caso di sanzioni che
comportano modificazioni di classifica (come penalizzazioni di punti o
retrocessione all'ultimo posto), l'art. 49 delle Noif prevede
l'automatica acquisizione del titolo di campione d'Italia per la squadra
che risulta prima classificata, tenuto conto delle sanzioni. Gli organi
federali possono tuttavia intervenire con un apposito provvedimento di
non assegnazione quando ricorrono motivi di ragionevolezza e di etica
sportiva, ad esempio quando ci si renda conto che le irregolarità sono
state di numero e portata tale da falsare l'intero campionato ovvero che
anche squadre non sanzionate hanno tenuto comportamenti poco limpidi. Il
Commissario straordinario ha ritenuto di attenersi alle conclusioni del
parere e che non ricorrono motivi per l'adozione di provvedimenti di non
assegnazione del titolo di Campione d'Italia per il campionato 2005-2006
alla squadra prima classificata all'esito dei giudizi disciplinari.
Rimane vacante il titolo di campione d'Italia 2004-2005.
La FIGC ha trasmesso oggi alla UEFA la nuova classifica del Campionato
italiano di Serie A 2005/2006 e lelenco -completo della documentazione
di supporto- delle squadre da iscrivere alla Champions League e alla
Coppa UEFA. Per la Champions League Inter, Roma, Milan, Chievo. Per la
Coppa UEFA Palermo, Livorno, Parma.»
2. Il presupposto per l'adozione della decisione de qua fu quindi quella
della inesistenza di «comportamenti poco limpidi» addebitabili alla
«squadra che risulta prima classificata» all'esito della penalizzazione
inflitta con
decisione della Corte dAppello Federale il 25 luglio 2006 (la Società
Internazionale F.C.).
3. Al fine di meglio illustrare le ragioni alla base del presente
esposto, la Società ritiene opportuno richiamare le violazioni
contestate dal Signor Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, con
atti di deferimento notificati alla Juventus F.C. S.p.A. e ad altre tre
affiliate (AC Milan, SS Lazio e AC Fiorentina); violazioni poi accertate
dagli Organi di Giustizia Sportiva, con lemissione di condanne di
esemplare afflittività ai danni della Società esponente.
Le contestazioni di seguito riportate sono tratte dalla decisione della
Commissione dAppello Federale, riunitasi a deliberare sotto la
presidenza del dott. Cesare Ruperto il 7 luglio 2006:
«Latto di deferimento, come sopra riportato, del procuratore federale
prende le mosse dalla relazione 19 giugno 2006 n. 62 2005 2006
dellUfficio indagini, integrata da documentazione relativa al
procedimento penale n. 43915/02 R.G. iscritto nella Procura della
Repubblica D.D.A. presso il Tribunale di Napoli che, in ossequio
allart. 2, comma 3, L. n. 401 del 1989, aveva trasmesso, oltre ad
informative del Nucleo operativo di Roma della Regione Carabinieri
Lazio, numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche,
interrogatori di indagati ed ulteriori atti di indagine, dei quali
alcuni specificamente richiamati. Facendo generale espresso rinvio alla
relazione redatta dallUfficio indagini, il procuratore federale osserva
che dai colloqui intercettati e dallattività di appostamento sono
emersi assidui contatti ed incontri tra dirigenti di società sportive,
dirigenti della F.I.G.C., designatori arbitrali, direttori di gara ed
assistenti arbitrali,oltre a giornalisti, agenti di calciatori e
dipendenti federali, a conferma del fatto che costoro avevano
intrecciato una rete stabile e fitta di contatti.
A proposito delle condotte asseritamente finalizzate ad alterare i
principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza degli appartenenti al
settore arbitrale, il Procuratore federale riferisce partitamente
dellesito degli accertamenti espletati in relazione a talune gare cui
risultavano interessate le società sportive Juventus, Fiorentina, Lazio
e Milan, così come di seguito. A) F.C. Juventus S.p.a.
Valenza disciplinare viene attribuita alla frequenza dei contatti e dei
rapporti intessuti fra il Moggi, il Giraudo, i designatori arbitrali
Pairetto e Bergamo, il presidente dellA.I.A., Lanese, larbitro
internazionale De Santis, oltre allex addetta alla segreteria CAN MGF,
ed il vice presidente della FlGC Mazzini in quanto dallindagine sarebbe
emersa lorganizzazione di varie cene riservate, svoltesi nelle
abitazioni private dei convitati, al riparo da occhi indiscreti e con
modalità finalizzate a non pubblicizzare gli incontri stessi.
Emerge così complessivamente, dagli atti, secondo il procuratore
federale, lesistenza di una rete consolidata di rapporti, di natura non
regolamentare, diretti ad alterare i principi di terzietà, imparzialità
e indipendenza del settore arbitrale.
La suddetta finalità veniva perseguita attraverso varie condotte, che
intervenivano in momenti e a livelli differenti, tra cui: rapporti di
Moggi e di Giraudo con esponenti di rilievo del settore arbitrale, quali
Bergamo, Pairetto e Lanese nonché con larbitro De Santis; piena
sintonia fra i suddetti nelle condotte da porre in essere; intervento
del vice presidente federale Mazzini; intervento di Moggi nella
predisposizione delle griglie utilizzate per la designazione degli
arbitri; concorso da parte di Moggi nella scelta degli assistenti per le
singole gare; condizionamento della facoltà attribuita ai designatori di
sospendere limpiego degli arbitri e degli assistenti in conseguenza di
decisioni tecniche errate; .
Dal punto di vista disciplinare, secondo la Procura federale, le
condotte rispettivamente poste in essere dai signori Luciano Moggi,
Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pierluigi Pairetto,
Tullio Lanese e Massimo De Santis, costituiscono violazione dei principi
di lealtà, probità e correttezza sanciti dallart. 1, comma 1, C.G.S.
(capo n. 1) e, in quanto diretti a procurare un vantaggio in classifica
a favore
della società Juventus mediante il condizionamento del regolare
funzionamento del settore arbitrale, anche violazione dell'art. 6, commi
1 e 2, C.G.S. cui si abbina la responsabilità diretta e presunta della
società Juventus, ai sensi degli artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4,
C.G.S. (capo n 2), per quanto ascritto da un lato ai suoi dirigenti con
legale rappresentanza e dallaltro a soggetti non tesserati per la essa
società; con laggravante di cui al comma 6 dell'art. 6 C.G.S., in
considerazione della pluralità di condotte poste in essere e del
conseguimento del vantaggio in classifica ottenuto con le descritte
modalità di condizionamento.
Al Moggi la Procura federale contesta anche lillecito sportivo di cui
allart. 6 comma 1, prima parte, C.G.S. per aver conosciuto i nomi degli
assistenti di gara prima ancora della loro ufficiale designazione quanto
alla gara Juventus Lazio del 5 dicembre 2004 e per essere intervenuto
sullarbitro De Santis rispetto alla gara Fiorentina Bologna del 5
dicembre 2004, affinché ne uscisse indebolito lorganico del Bologna in
vista della successiva partita con la Juventus (capi nn. 7 e 9).
Nellambito del capo n. 7 al Moggi viene, altresì, formalmente
addebitata la violazione dellart. 1, comma 1, C.G.S., sotto il profilo
che dettò telefonicamente al Bergamo la
designabili anche con riferimento alla partita Juventus Udinese del 13
febbraio 2005. Di conseguenza, il Bergamo viene deferito dalla Procura
federale per violazione dellart. 6, comma 1, C.G.S. per aver tentato di
alterare questultima gara (capo n. 8). Sulla responsabilità diretta e
presunta si fonda poi il deferimento della società Juventus (capo n. 10)
per quanto ascritto ai capi 7, 8, e 9; con laggravante costituita dalla
pluralità delle relative condotte, così come contestata anche al Moggi
con riferimento al capo n. 7.3. Proprio nellambito del procedimento
penale n. 43915/02 R.G. iscritto nella Procura della Repubblica D.D.A.
presso il Tribunale di Napoli posto dalla Procura Federale a base delle
contestazioni mosse alla Società esponente è emersa lesistenza di un
ampio materiale probatorio, analogo sotto il profilo qualitativo e
quantitativo a quello utilizzato ai danni della Società esponente
(chiamata a rispondere per responsabilità oggettiva dellagire dei suoi
rappresentanti) idoneo a dimostrare linesistenza del presupposto della
decisione assunta da codesta Spett.le Federazione Italiana Giuoco
Calcio, con atto del Commissario Straordinario Avv. Guido Rossi di
Milano, comunicata il 26 luglio 2006: linesistenza, cioè, della
«assenza di comportamenti poco limpidi» addebitabili alla «squadra che
risulta prima classificata» allesito della penalizzazione delle altre.
4. In particolare, è emersa una fitta rete di contatti riportati
nellallegato 1 al presente esposto (tratto dalle produzioni documentali
innanzi al citato Tribunale partenopeo) tra esponenti della Società
beneficiata dellassegnazione a tavolino dello Scudetto 2005-2006, non
incolpata nei procedimenti del 2006, e i signori tesserati Bergamo,
Pairetto, De Santis, Mazzei.
Mutuando quanto è scritto nel deferimento, si tratta di "rapporti con
esponenti di rilievo del settore arbitrale, quali Bergamo, Pairetto
nonché con larbitro De Santis" che sono della medesima natura e qualità
di quelli imputati illo tempore agli amministratori della Società
esponente; così come, sotto il profilo giuridico, essi rappresentano
esattamente, sempre mutuando i termini utilizzati nel deferimento della
Società esponente "la violazione dei principi di lealtà, probità e
correttezza sanciti dallart. 1, comma 1, C.G.S. (capo n. 1) e, in
quanto diretti a procurare un vantaggio in classifica a favore della
società mediante il condizionamento del regolare funzionamento del
settore arbitrale, anche violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. cui
si abbina la responsabilità diretta e presunta della società , ai sensi
degli artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S. (capo n 2), per quanto
ascritto da un lato ai suoi dirigenti con legale rappresentanza e
dallaltro a soggetti non tesserati per la essa società; con
laggravante di cui al comma 6 dell'art. 6 C.G.S., in considerazione
della pluralità di condotte poste in essere e del conseguimento del
vantaggio in classifica ottenuto con le descritte modalità di
condizionamento.
5. È dunque evidente, ad avviso della società esponente, che non
sussiste il presupposto della assenza dei comportamenti poco limpidi
che ha (erroneamente) indotto allassunzione della decisione di
assegnazione del titolo di campione dItalia 2005/2006 alla società
prima classificata allesito delle penalizzazioni delle altre.
*
La Società esponente ha dunque ragione di ritenere che risponda a
Giustizia e Equità la revisione da parte di codesta Spett.le Federazione
della citata decisione del 26 luglio 2006 alla luce del materiale
probatorio recentemente emerso e già acquisito al tempo dellindagine,
e pertanto rispettosamente si rivolge alle Eccellenze Loro affinché
vogliano, ciascuna nellambito dei poteri assegnati dallOrdinamento
revocare
la decisione assunta da codesta Spett.le Federazione Italiana Giuoco
Calcio, con atto del Commissario Straordinario Avv. Guido Rossi di
Milano, comunicata il 26 luglio 2006, con ogni consequenziale pronuncia
ripristinatoria dello status quo ante
e
deferire
ai sensi dellart. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) al
giudizio della competente autorità disciplinare tutti i tesserati e le
Società, al titolo di responsabilità che a ciascuna pertiene, coinvolti
nei comportamenti antisportivi sopra esposti ed emersi in margine al
procedimento penale n. 43915/02 R.G. iscritto nella Procura della
Repubblica D.D.A. presso il Tribunale di Napoli
disponendo
lEcc.ma Procura Federale le attività di indagine che riterrà del caso,
con richiesta della Società esponente Juventus F.C. S.p.A. di essere
notiziata dellesito delle indagini presso il domicilio qui eletto
presso lAvvocato Michele Briamonte, Studio Legale Grande Stevens di
Torino, Via del Carmine, n. 2,
con salvezza di ogni ulteriore azione e diritto, nonché di ulteriormente
produrre e dedurre a supporto del presente esposto.
Torino, 10 maggio 2010
Con ossequio,
Jean-Claude Blanc
(Avvocato Michele Briamonte)
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