lunedì, novembre 19, 2012

Motivazioni TANAS: Istigazione alla Violenza!!

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT
IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori
- prof. avv. Maurizio Cinelli, Presidente
- prof. avv. Luigi Fumagalli, Arbitro
- avv. Dario Buzzelli, Arbitro


(...) il 22 ottobre 2012, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2397 del 17 settembre 2012 – 654) promosso da: MAVILLO GHELLER (...)

(...) quando non emerge un quadro sufficientemente definito di riscontro in ordine alle dichiarazioni di incolpazione, il prevenuto va prosciolto. (...) sebbene per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, è comunque necessario acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. (...) Poiché nella specie non emerge alcun significativo quadro di riscontro circa la univocità delle dichiarazioni di incolpazione rese dal Carobbio, la prova del fatto illecito addebitato all’istante deve ritenersi non raggiunta, neppure nella prospettiva delle specifiche regole del sistema giudiziale sportivo (...).

--------------------------------

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT
IL COLLEGIO ARBITRALE
- Prof. Avv. Massimo Zaccheo, Presidente
- Prof. Guido Calvi, Arbitro
- Avv. Enrico De Giovanni, Arbitro

(...) in data 02 ottobre 2012 e 05 ottobre 2012 ha deliberato all’unanimità il seguente LODO ARBITRALE nel procedimento di arbitrato n. 2605 promosso (con istanza prot. n. 2165 del 29 agosto 2012) da: Antonio Conte (...)

(...) In via presuntiva, pare allora decisamente più logico, per il contesto organizzativo in cui lo Stellini era inserito, ritenere che egli abbia informato dell’accaduto il Conte piuttosto che il contrario. Anche qui, applicando il principio della assenza di necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, in un giudizio comparativo tra le due ipotesi l’una pare più probabile e plausibile dell’altra. (...) la confessione di Stellini ha avuto ad oggetto la sua partecipazione al fatto illecito, non anche la conoscenza del medesimo da parte di Conte. La prova articolata avrebbe forse consentito a questo Collegio di accertare se il ricorrente avesse avuto o meno conoscenza di quel fatto.(...) La responsabilità del sig. Conte va dunque confermata (...).

MA A QUESTI CORROTTI AVVOCATI ROMANI, SERVI DEI LOSCHI FIGURI CHE FORMANO IL - CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE, NON LI ARRESTANO?

Nessun commento:

Posta un commento