sabato, gennaio 03, 2015

SE COME SPIEGO' VERSO LA FINE DI LUGLIO 2006 L'AVVOCATO DANTE DE BENEDETTI, IL RICORSO AL TAR PER LA JUVE ERA UN DIRITTO E UN DOVERE, PERCHE' "GABETTI-GRANDE STEVENS-J.ELKANN", TRAMITE IL BRACCIO ARMATO LUCA DI MONTEZEMOLO NE ORDINARONO IL RITIRO? FU DAVVERO UN BARATTO CON TRONCHETTI PROVERA? E' BARATTO CON CHE COSA?

Di Dante De Benedetti
IL TAR PER LA JUVE ERA UN DIRITTO E UN DOVERE!
UN ARTICOLO NEL QUALE L’AVVOCATO DANTE DE BENEDETTI, ESPERTO DI DIRITTO SOCIETARIO, SPIEGA I MOTIVI (PERFETTAMENTE LEGITTIMI) CHE SPINGONO LA JUVENTUS A RICORRERE AL TAR.

Sto leggendo molti commenti negativi riguardanti la scelta, da parte del Consiglio di Amministrazione della Juventus, di ricorrere al T.A.R. del Lazio per chiedere la cosiddetta “sospensiva” della sentenza emessa, nei suoi
confronti, dalla Corte Federale.Gli apprezzamenti negativi si riferiscono, in buona sostanza, a due argomenti: 
(1) la Juventus, ricorrendo al TAR, violerebbe la “clausola compromissoria”, contenuta nel regolamento federale; (2) la stessa società starebbe mettendo in atto una sorta di “ricatto” nei confronti del mondo del calcio italiano, considerato il rischio, corso da quest’ultimo, di vedersi completamente escluso, da parte della FIFA, da qualsiasi competizione internazionale a tempo indefinito. 

In realtà, questi due argomenti sono, a mio parere (ci stiamo, infatti, muovendo in un territorio nel quale non ci sono, sostanzialmente, precedenti, per cui è difficile avere certezze), ben poco fondati e si basano su un misto tra la “leggenda metropolitana” ed il mancato adeguamento alla mutata realtà giuridica delle società sportive che, come noto, ormai da parecchi anni, sono società di capitali (addirittura quotate, come nel caso della Juventus) e non più “associazioni senza scopo di lucro”).

Passando all’esame delle ragioni di infondatezza dei due argomenti, infatti, vorrei far notare che:
1) quanto alla cosiddetta “clausola compromissoria”: questa è prevista dall’art. 27 dello Statuto Federale, secondo il quale i tesserati e le società affiliate “in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”. 

Nel caso delle società di calcio, la sanzione è quella prevista dall’art. 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede la penalizzazione di almeno tre punti in classifica. 

Ora, sarebbe opportuno ricordare che la clausola compromissoria, per definizione, si applica solo a questioni civilistiche e non (per ragioni che è inutile approfondire qui) a questioni penalistiche o di diritto amministrativo.

La giurisdizione del TAR, infatti, non può essere derogata a favore di un arbitrato, come il TAR stesso ha, in buona sostanza, già detto nel rigettare i ricorsi di Moggi e Giraudo.

Quindi, dal punto di vista giuridico, la Juventus non viola, nonostante la “leggenda metropolitana” che sostiene la diversa tesi, alcuna clausola compromissoria, semplicemente perché la clausola compromissoria non può riguardare alcuna controversia di competenza del TAR.

La Juventus viola, questo si, una disposizione di Regolamento che, però, è, secondo il mio parere, di dubbia legittimità. Se così non fosse, ovviamente, adesso non ci sarebbe nessun allarme mediatico al seguito della scelta della Juve: se la clausola compromissoria fosse valida, il TAR si limiterebbe ad accertare che non può pronunciare in materie e, di conseguenza, rigetterebbe il ricorso senza neanche esaminarne il contenuto.

Però, così non è e, se il TAR dovesse affermare la propria carenza di giurisdizione, ciò non avverrà certo per la presenza della clausola compromissoria.

In realtà, la cosiddetta “clausola compromissoria” (che, è bene spiegarlo, dal punto di vista giuridico è redatta in modo decisamente atipico), ha sino ad ora “retto” (con le note eccezioni, per es., del Catania) sulla base del rispetto di un gentlemen’s agreement apprezzabile, ma che ha poco a che fare con la legge.

Il tutto era assolutamente comprensibile sino a quando le società sportive erano solo delle associazioni sportive senza scopo di lucro, ma l’avvento della legge che ha previsto che esse divenissero delle società di capitali ha, ovviamente, completamente modificato lonscenario.
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2) Passando, infatti, al supposto “ricatto” messo in atto dalla Juventus, va ricordato che questa è una Società per Azioni, per di più quotata in Borsa e che i suoi amministratori sono, di conseguenza, soggetti alla legge prima ancora che al Regolamento della FIGC.

Ora, senza pretesa di completezza e solo per inquadrare la questione, secondo la disciplina del codice civile (articoli da 2380 a 2394), gli amministratori di una S.p.A. (e la circostanza che la Juve sia anche quotata in Borsa rende la disciplina ancor più pesante ed i controlli ancora più stretti) sono, tra le altre cose, tenuti a rispondere solidalmente (il che vuol dire tutti insieme, personalmente) di atti di cattiva gestione. 

La sentenza della Corte Federale avrebbe, sulla Juventus, un impatto economico negativo per centinaia di milioni di Euro sino a far pensare ad un possibile delisting dal mercato regolamentato se non ad un fallimento. 

Non c’è dubbio che, se un legale interpellato (anche da uno dei comitati interni) abbia sostenuto che la sentenza della Corte Federale presenta un vizio amministrativo (per esempio da eccesso di potere, in relazione alla disparità di trattamento riservata alla Juve nei confronti delle altre tre società incolpate), il Consiglio di Amministrazione della Juventus debba assolutamente presentare ricorso al TAR, una volta che anche l’arbitrato del CONI non avesse dato esiti positivi. Non presentare ricorso al TAR, rinunciando ad una possibile riduzione del danno economico di centinaia di milioni di Euro, costituirebbe, infatti, un possibile motivo di addebito ai consiglieri di amministrazione i quali rischierebbero sia di essere revocati dall’assemblea dei soci, sia di essere citati, dalla società o da soci, per far fronte ad una richiesta di risarcimento danni di importo enorme.

La scelta del Consiglio di Amministrazione non è, quindi, un ricatto, ma un dovere giuridico al quale i consiglieri non possono sottrarsi.Ritengo, quindi, che, se nemmeno l’arbitrato del CONI dovesse portare ad un risultato che limitasse i danni della Juve in termini che potessero essere ritenuti accettabili o che, comunque, facessero venire meno la disparità di trattamento lamentata nella sentenza, al Consiglio di Amministrazione della Juventus non rimarrebbe altra strada che ricorrere al TAR, dato che rinunciarvi comporterebbe, come detto, un gravissimo rischio personale sul capo degli amministratori, che non usufruirebbero di uno strumento del tutto legale per cercare di ridurre i danni in capo alla società da loro amministrata (sarebbe come se un consiglio di amministrazione decidesse di non fare causa ad un cliente che non ha pagato un importo elevatissimo e rinunciasse ad incassare la somma stessa: ovviamente i soci sarebbero inferociti nei confronti degli amministratori).

Le possibili conseguenze relative all’atteggiamento della FIFA (delle quali non potrà essere chiamata a rispondere la Juventus, nemmeno come risarcimento dei danni), altro non sono che la conseguenza dell’impatto tra due mondi (quello dell’economia e del diritto societario con quello dello sport e dei regolamenti sportivi)
che non sono stati concepiti per comunicare sulle basi di una disciplina come quella attuale. 

Applicare un regolamento sportivo, verosimilmente viziato dal punto di vista giuridico in più di un aspetto, a società di capitali è stato un errore di dimensioni notevoli e, ora, ovviamente nel momento e nel modo peggiore, i nodi vengono al
pettine.

Ma pensare che a “salvare la baracca” debba essere un atteggiamento suicida da parte del Consiglio di Amministrazione della Juventus mi pare francamente ingiusto. Se l’arbitrato del CONI non dovesse avere successo, credo quindi che non ci potranno essere alternative a questo ricorso al TAR.

Gli amministratori avranno fatto il loro dovere, l’unica cosa che, ai sensi di legge, possono fare e poi, col
fiato sospeso, attenderemo la decisione del TAR per sapere se il calcio italiano uscirà indenne da questo ennesimo pasticcio tecnico-giuridico.
I DUE FARABUTTI SERVI DEI POTERI OCCULTI CHE HANNO BARATTATO LA JUVENTUS!
I DUE SICARI
PUBLICATO DA FRANCO ROSSI (resti in pace), NON CERTO UNO CON SIMPATIE JUVENTINE.

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