domenica, luglio 01, 2007

franco baldini E gabriele oriali....SOCI a DELINQUERE!

franco baldini E gabriele oriali....SOCI a DELINQUERE!

Sabato 30 Giugno 2007, 14:41
dice che starà un altro anno ancora fuori d'italia, perchè il calcio da noi non si è ancora depurato. cita ad esempio il dr.Agricola, che - nonostante quel che si è letto nella motivazione della Cassazione sul caso juve-farmaci - è ancora al suo posto.

nella pronuncia della commissione disciplinare sul caso Recoba-passaporto si può leggere quanto segue:

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Franco Baldini ad ad alcuni amici nella prima visita di ritorno a Roma.....da Madrilista.

Baldini dice che alla juve ci va quando vuole perchè
Lapo ed io siamo amici, e il fratello John lo sa bene.
Lui sa che io sono a conoscenza di alcuni segreti di Lapo.
Perchè pensi che mi volevano alla Juve anche sapendo
che non sono uno stinco di santo?

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Un po di curriculum su una persona degna di essere juventina

di Francesco Ienzi
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I Falsificatori di passaporti eticamente corretti...?

***nella pronuncia della commissione disciplinare sul caso Recoba-passaporto si può leggere quanto segue:

fonte: F.I.G.C.
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Il Baldini attualmente è tesserato per la Soc. Roma, come risulta dal censimento della stagione 2000/2001, ed è quindi a tutti gli effetti un soggetto dell’ordinamento federale, tenuto all’osservanza delle norme regolamentari ed all’accettazione dell’efficacia dei provvedimenti e delle decisioni adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie attinenti alla disciplina sportiva e nelle relative vertenze, comprese quelle disciplinari, ai sensi dell’art. 24 (ora art. 27) dello Statuto.

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Quanto al sig. Gabriele Oriali risulta dagli atti che questi, all’inizio della collaborazione con l’Internazionale a giugno 1999, apprese che la Società aveva interesse alla variazione di status del Recoba da extracomunitario a comunitario e che a tal fine era stato interessato mio studio legale spagnolo, le cui ricerche si erano però arenate, trattandosi di pratica complicata che richiedeva in ogni caso, tempi molti lunghi.
Risulta altresì l’Oriali si interessò della questione Recoba assumendo concrete iniziative finalizzate al conseguimento della variazione di status del calciatore, prendendo contatto con il Baldini per conoscere "come facevano alla Roma per i passaporti" e chiedergli l’indicazione di qualcuno che potesse aiutare l’Internazionale a modificare lo "status" del Recoba. Avuto dal Baldini il nominativo del Krausz (da lui peraltro già conosciuto), l’Oriali si attivò per l’avvio della "pratica", seguendone poi lo svolgimento sino alla conclusione. Egli provvide infine a consegnare al Recoba, il 12 settembre 1999, il passaporto italiano che gli era stato appena fornito dal Krausz.
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d) fu l’Oriali a promuovere un incontro con Baldini, alla presenza del Ghelfi, nel corso del quale venne chiesto al Baldini di assumersi tutta la responsabilità dell’operazione, e di emettere fattura a proprio nome dei costi "dell’operazione Recoba";
e) l’Oriali, essendo a conoscenza dei precedenti infruttuosi tentativi svolti in Spagna per il conseguimento della cittadinanza comunitaria del calciatore, non poteva confidare nella correttezza e regolarità di un passaporto italiano di Recoba ottenuto in Argentina da una non meglio precisata "agenzia", in tempi a dir poco fulminei, dal momento che egli ben sapeva che da parte di Recoba non era stata presentata ad alcuna autorità italiana la domanda di rilascio del passaporto. Né egli poteva, in base alla logica ed alla comune esperienza, considerare serie e fondate le generiche e fumose assicurazioni fornitegli dal Krausz, anche tramite Baldini, che "tutto era regolare".
L’affermazione dell’incolpato, di non essere stato consapevole della pretesa illegittimità del documento e di non aver dubitato della correttezza delle persone alle quali aveva affidato, per conto della Soc. Internazionale, lo svolgimento della "pratica", si riduce a mera allegazione difensiva priva di effettivo riscontro, che non intacca minimamente il completo e convincente quadro probatorio raccolto a suo carico.
Deve quindi essere affermata la responsabilità disciplinare del sig. Gabriele Oriali.
Per quanto attiene al sig. Franco Baldini è pacifico in atti che questi venne interpellato dall’Oriali, il quale gli chiese se conoscesse una persona in grado di verificare l’esistenza delle condizioni necessarie per modificare lo status del Recoba da extracomunitario a comunitario. Il Baldini avrebbe indicato il Krausz (che l’Oriali già conosceva personalmente) ritenendolo adatto al compito sia perché questi in precedenza si era occupato di vicende analoghe, sia perché la moglie dello stesso collaborava con uno studio legale argentino. Dopo aver indirizzato Oriali al Krausz, il Baldini non si sarebbe più interessato direttamente al caso, limitandosi in alcune occasioni a fungere da tramite tra Krausz ed Oriali, poiché gli stessi avevano difficoltà di mettersi in contatto tra loro.
La difesa ha sostenuto che la marginale attività del Baldini, limitatasi alla "presentazione" di Krausz ad Oriali (salvo sporadici e non significativi interventi di mero collegamento tra i due) ne escluderebbe il coinvolgimento nella vicenda del passaporto Recoba.
Osserva la Commissione che dagli atti si evincono numerose e concordanti circostanze che conducono al convincimento che il Baldini ebbe nella vicenda un ruolo ben più rilevante ed efficiente di quello di semplice tramite. In particolare:
a) tra il Baldini ed il Krausz esisteva un rapporto di collaborazione, nel senso che il primo aveva offerto al secondo, in un momento di difficoltà economica, l’opportunità di collaborare con il suo studio, operando in Argentina ove dimorava avendo sposato un’argentina;
b) il Baldini, proprio in virtù del rapporto di collaborazione di cui sopra, doveva ben conoscere la natura delle pratiche svolte dal Krausz in Argentina, l’inconsistenza delle vantate conoscenze ed esperienze presso agenzie e consolati e della altrettanto vantata possibilità di intervento della moglie nella veste di collaboratrice di uno studio legale (il Krausz ha dichiarato di aver reperito l’indirizzo di una "agenzia seria" attraverso depliant distribuiti a scopo pubblicitario, di fronte ad un Consolato e mai ha fatto cenno ad una qualsivoglia partecipazione della propria moglie alla vicenda);
c) risulta dagli atti che il Baldini costituì un punto di riferimento costante per lo svolgimento della "pratica" trasmettendo al Krausz la documentazione relativa al Recoba, smistando le comunicazioni via fax tra Oriali e Krausz ed infine - circostanza questa alquanto sintomatica - comunicando ad Oriali, circa 45/60 giorni dopo il primo contatto, che la ricerca era stata positiva e che tutto era a posto affinchè ill Recoba divenisse comunitario - Al riguardo, le asserite difficoltà di contatto telefonico tra il Krausz ed Oriali non sono credibili poiché il Krausz riferisce di aver telefonato direttamente ad Oriali per tenerlo al corrente dell’andamento della pratica in varie occasioni, non ultima quella relativa alla richiesta del bonifico bancario. Se ne deduce logicamente che le notizie importanti, come indubbiamente era quella della "conclusione delle ricerche", dovevano passare attraverso il Baldini e che competeva a quest’ultimo comunicarle all’Oriali;
d) Oriali si rivolse a Baldini e non a Krausz per accertarsi che "tutto fosse regolare" e fu il Baldini a fornire le assicurazioni del caso;
e) nel maggio 2000 il Baldini fu convocato ad un colloquio con Oriali e Ghelfi, nel corso del quale gli venne chiesto di assumersi tutte le responsabilità del passaporto di Recoba e addirittura di fatturare a proprio nome le relative prestazioni. Tale tentativo di coinvolgimento del Baldini da parte dell’Internazionale non avrebbe evidentemente alcuna giustificazione logica, se egli si fosse limitato a "dirottare" Oriali verso Krausz. Nè appare credibile la versione difensiva circa le motivazioni di rispetto quasi reverenziale che avrebbero indotto il Baldini ad accettare comunque il colloquio con gli esponenti dell’Internazionale.
In base ai suddetti elementi, la Commissione ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità del Baldini, risultando pienamente provati il diretto e consapevole coinvolgimento nella realizzazione dell’illecito e l’efficacia causale dell’attività posta in essere per il conseguimento del fine. <> Sabato 30 Giugno 2007

Francesco Ienzi

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